Premessa
Le ferie rappresentano un diritto fondamentale di lavoratori, garantito dall’articolo 36 della Costituzione Italiana.
Esse hanno lo scopo primario di consentire il recupero delle energie psicofisiche e, per questo motivo, sono considerate irrinunciabili e non monetizzabili, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.
Quadro normativo di riferimento
La disciplina relativa alla fruizione delle ferie per il personale docente supplente a tempo determinato ha subito significative modifiche negli ultimi anni. Di seguito, si riportano le principali fonti normative che regolano la materia.
- 1. Legge 24 dicembre 2012, n.228 (Legge di stabilità 2013)
- Art. 55, il quale stabilisce: “il personale docente di tutti i gradi di istruzione, indipendentemente dal tipo di contratto (ruolo o tempo determinato), deve fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad eccezione dei periodi destinati agli scrutini, agli esami di Stato ed alle attività valutative. Durante il resto dell’anno scolastico, la fruizione delle ferie è limitata ad un massimo di 6 giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
- Decreto-legge 6 luglio 2012, n.95
- Art. 5, comma 8 (modificato dall’art.54 della L. 228/2012): sancisce il principio generale secondo cui “le ferie devono essere obbligatoriamente fruite e non possono dar luogo a trattamenti economici sostitutivi, salvo eccezioni specifiche per il personale docente e ATA supplente breve e saltuario o con contratto fino al termine delle lezioni o attività didattiche”.
- CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021
- Art. 38: modifica Art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, secondo cui “le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge”.
- 4. Dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL 2019-2021
- Chiarisce che, in base alle circolari applicative del DL 95/2012, la monetizzazione delle ferie non fruite è possibile solo in casi specifici di impossibilità non imputabile al dipendente, come:
- decesso;
- malattia e infortunio;
iii. risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica e permanente assoluta;
- congedo obbligatorio di maternità o paternità.
Modalità di fruizione delle ferie
Alla luce del quadro normativo sopra delineato, tutto il personale a tempo determinato è invitato a presentare domanda volontaria di ferie per tutti i giorni di sospensione delle attività didattiche stabilite dal calendario regionale ed eventualmente dal Consiglio d’Istituto, nonché nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno (in assenza di attività didattiche programmate), pena la perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Si forniscono le seguenti indicazioni operative:
- Periodi di fruizione:
- I docenti supplenti a tempo determinato devono prioritariamente fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, quali:
- vacanze natalizie;
- vacanze pasquali;
iii. ponti e festività;
- periodo compreso tra la fine delle lezioni e il 30 giugno (in assenza di attività didattiche programmate).
- Ferie durante l’attività didattica:
- è possibile fruire di un massimo di 6 giorni di ferie durante in periodo di attività didattica, alle seguenti condizioni:
- Le ferie devono essere state maturate;
- La fruizione è subordinata alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per l’amministrazione.
- Docenti con contratto fino al 30 giugno:
- devono presentare istanza di fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni;
- in assenza di domanda volontaria, non si avrà diritto all’indennità sostitutiva oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati e i giorni di fruizione disponibile.
- Docenti con contratto fino al 31 agosto:
- non si procederà all’erogazione di indennità sostitutiva delle ferie, salvo le eccezioni previste dalla norma, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate.
- Supplenti brevi e saltuari:
- Le disposizioni sopra indicate non si applicano al personale supplente breve e saltuario, per il quale rimangono in vigore le precedenti normative.
Si richiama l’attenzione di tutto il personale docente supplente a Tempo Determinato sulla recente sentenza della Corte di Cassazione (Ordinanza 17/06/2024, n. 16715) e sulle rilevanti implicazioni per la gestione delle ferie:
si sottolinea l’importanza di richiedere esplicitamente le ferie, la scuola non può assegnarle automaticamente; come già esplicitato, la mancata richiesta di fruizione delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni – a fronte di adeguata informazione della scuola- fa perdere il diritto all’indennità sostitutiva. L’istituto non è tenuto a corrispondere tale indennità in assenza di una formale richiesta di fruizione.
Si invita – alla luce di tutto questo – il personale docente supplente a tempo determinato a pianificare attentamente la fruizione delle proprie ferie, in conformità con le disposizioni sopra indicate. Si ricorda che la corretta gestione delle ferie è fondamentale non solo per il benessere del personale, ma anche per garantire l’efficienza e la continuità del servizio scolastico.
Per eventuali chiarimenti o casi particolari, si prega rivolgersi all’ufficio del personale dell’istituto.
Gaetano Parato
Docente